Art. 7.

      1. All'articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2,»

 

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sono inserite le seguenti: «il procuratore nazionale antimafia, il procuratore distrettuale antimafia,»;

          b) al comma 5, dopo le parole: «sottratti o alienati,» sono inserite le seguenti: «il procuratore nazionale antimafia, il procuratore distrettuale antimafia,».